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Art. 1 Costituzione, denominazione e durata
- Si costituisce l’associazione che ha per denominazione “Conferenza ligure Enti di servizio civile” siglabile Clesc.
- La Conferenza non ha scopo di lucro e si fonda sui principi della democrazia, della solidarietà, della pace e della nonviolenza.
- La Clesc si riconosce nella Cnesc (Conferenza nazionale degli enti di servizio civile), alle cui attività partecipa nelle forme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti delle medesima.
- La Conferenza ha durata illimitata.
Art. 2 Finalità e attività
- La Conferenza persegue, nel rispetto dell’autonomia statutaria, della natura e dell’identità di ogni socio aderente, le seguenti finalità:
- operare quale centro di promozione culturale del Servizio Civile Nazionale quale forma alternativa di difesa del paese in continuità con i valori e i principi espressi daell’Obiezione di Coscienza all’uso delle armi e del Servizio Civile Nazionale;
- promuovere la dimensione internazionale della pace, del servizio civile e dell’obiezione di coscienza, con particolare attenzione alle forme di intervento non armato e nonviolento di risoluzione dei conflitti nonché la cooperazione internazionale allo sviluppo.
- promuovere e coordinare iniziative per la qualificazione della progettualità del servizio civile nazionale;
- promuovere, qualificare e sviluppare la rappresentanza degli enti di servizio civile, nel rapporto con l’amministrazione pubblica soprattutto a livello regionale;
- La Conferenza favorisce l’azione legislativa e comunque normativa con particolare attenzione al livello regionale volta allo sviluppo del Servizio Civile nel quadro dei principi costituzionali e delle normative nazionali vigenti.
- Le finalità istituzionali potranno essere perseguite, nel rispetto dell’autonomia statutaria di ogni socio aderente, mediante l’esercizio di ogni attività utile allo scopo, fra le quali in particolare: la formazione al SCN, la promozione, la sensibilizzazione dell’esperienza di Servizio Civile; lo studio e la ricerca di forme di intervento nei settori richiamati dalla legge 64 del 2001, attraverso l’informazione(seminari, convegni), lo studio e l’approfondimento di processi di comunicazione, di raccolta e di elaborazione di dati relativi al servizio civile ed ai fenomeni sociali ad esso connessi.
- La Conferenza, nel perseguimento dei propri scopi:
- opera in una logica di sinergia con altri organismi siano essi pubblici, privati o di terzo settore;
- ricerca un confronto stabile con la Regione Liguria e le associazioni degli enti locali
- promuove e valorizza coordinamenti provinciali nei quali gli enti di servizio civile trovino relazione operativa.
Art. 3 Soci
- I soci si distinguono in
- ordinari;
- osservatori.
- Possono richiedere di aderire, in qualità di soci ordinari, organismi ed enti di servizio civile accreditati all’albo provvisorio nazionale o loro articolazioni territoriali, non aventi scopo di lucro presenti in almeno tre delle province liguri che, , avendone i requisiti indicati dal regolamento, ne facciano motivata richiesta scritta e sottoscrivano il presente statuto. La qualifica di socio si acquista mediante deliberazione assembleare di ammissione alla Conferenza.
- Spetta esclusivamente ai Soci ordinari il diritto di elettorato attivo e passivo e l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea. Ogni socio ordinario e fondatore nomina, quale proprio rappresentante, un delegato con diritto di voto permanente presso La Conferenza
- Sono soci osservatori gli organismi ed enti di servizio civile che pur non avendo i requisiti previsti dal presente Statuto per i Soci ordinari, condividono le finalità di cui all’articolo 2; i Centri di servizio di cui all’art.15 legge 266/91 istituiti nella Regione Liguria;Per essere ammessi gli organismi devono presentare motivata domanda scritta di ammissione in tale qualifica e sottoscrivere il presente statuto. La qualifica di socio osservatore si acquisisce mediante deliberazione assembleare di ammissione alLa Conferenza. Ogni socio osservatore può nominare un proprio rappresentante in seno alla conferenza.
- Per l’ammissione dei soci osservatori la Conferenza potrà deliberare in ordine alla presenza di ulteriori specifici requisiti con la maggioranza dei due terzi dei soci aderenti.
Art. 4 Organi della conferenza
- l’Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.
Art. 5 Assemblea dei soci
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e i restanti membri del Consiglio di Presidenza da scegliersi all’interno dei delegati dei soci ordinari;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
- eleggere il Collegio dei Garanti;
- approvare il regolamento interno;
- approvare le modifiche dello statuto e del regolamento;
- approvare il programma annuale e il bilancio preventivo presentato dal Consiglio di Presidenza;
- determinare le quote sociali annuali;
- approvare entro il 30 aprile i bilanci consuntivo;
- deliberare sulle richieste di adesione alla Conferenza e di esclusione, come da termini di regolamento.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, i presenti nominano un Presidente dell’Assemblea tra i delegati dei Soci ordinari. L’Assemblea provvede alla nomina del Segretario della riunione e, in caso di necessità, alla nomina della commissione verifica poteri e scrutinatrice. Ogni socio ordinario esprime un solo voto; non sono ammesse deleghe tra soci. L’assemblea dei soci ordinari delibera a maggioranza semplice, salvo che per la modifica dello statuto per cui è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei soci ordinari.Delibera inoltre con la maggioranza dei 2/3 dei presenti sull’ammissione o l’esclusione dei soci. Le votazioni si svolgono di norma in forma palese; su richiesta di almeno 1/3 di presenti potranno svolgersi anche in forma segreta. Alla assemblea dei soci possono partecipare, nelle modalità stabilite dal regolamento interno, i soci osservatori.
Art. 6 Il Presidente
Il Presidente sovrintende alle attività della CLESC e alla esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.
Art 7 Il Vicepresidente
Il Vicepresidente svolge inoltre tutte le funzioni alle quali sia delegato dal Presidente e/o dall’Assemblea.
Art. 8 Il Consiglio di presidenza
Il Consiglio di Presidenza ha i seguenti compiti:
- nominare il tesoriere cui spetta tenere la cassa e la contabilità, gestire il fondo economico, redigere annualmente il rendiconto delle spese effettuate per la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- predisporre e sottoporre alla approvazione dell’assemblea il programma annuale delle attività;
- attuare il programma di attività annuale stabilito dall’assemblea;
- coadiuvare il Presidente e il Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- istruire l’esame del mantenimento dei requisiti di socio da parte degli aderenti;
- deliberare sulla accettazione di contributi, donazioni o lasciti da parte di privati o enti;
- redigere verbale delle sedute di Consiglio di Presidenza in cui viene data evidenza degli argomenti trattati e delle deliberazioni assunte.
Il Consiglio di Presidenza può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, del contributo di persone competenti od esperte o costituire gruppi di lavoro o commissioni.
Art. 9 Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori provvede al controllo generale dell’amministrazione secondo le norme del codice civile
Art. 10 Il Collegio dei Garanti
Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.
Art. 11 Durata degli organi sociali
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno o più membri di Presidenza, è compito dell’Assemblea, convocata entro i successivi trenta giorni, provvedere alla sostituzione.
Art. 12 Risorse economiche
- quote sociali;
- contributi liberi versati dagli aderenti o da terzi;
- contributi da enti pubblici e/o privati, sia a titolo di elargizione che per singole attività progettuali;
- contributi di enti internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da attività convenzionali;
- altre entrate anche derivanti da attività economiche commerciali o produttive marginali, ovvero derivanti dalla fornitura di beni o servizi a soci o terzi, purché compatibili con la propria natura e finalità e non prevalenti rispetto alle attività istituzionali.


